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Gatti

Colonie feline: Chi nutre i gatti in aree private è responsabile del loro benessere

Una sentenza che potrebbe far discutere, quella stabilita dal Tar Sicilia 3/2016 sulla gestione e la responsabilità di una colonia felina.

I giudici hanno sancito che chi ospita una colonia di gatti nel proprio cortile deve provvedere a tenere pulito l’ambiente, a limitare i rumori e intervenire nel caso di danneggiamenti ai vicini. Nella sentenza viene inoltre sottolineato che è sufficiente che una persona si prenda cura dei gatti randagi, provvedendo a dare loro del cibo. In questo caso, la persona è anche responsabile del benessere del gatto, della sua vaccinazione e sterilizzazione.

La sentenza scaturisce da una lite tra cittadini, ad Avola, avvenuta nel 2011 e che ha visto schieramenti opposti nella località dopo che il stesso sindaco della città aveva emesso un’ordinanza con la quale chiedeva tra le altre cose di “a) eliminare entro 10 giorni, tutti gli inconvenienti igienico sanitari generati dalla presenza della colonia felina nel terrazzo, prevenendo il ripetersi delle medesime condizioni per il futuro; b) di provvedere alle eventuali vaccinazioni obbligatorie ed alla sterilizzazione dei gatti; c) di provvedere, entro un mese, a ridurre la presenza dei gatti nel terrazzo conformemente ai parametri di legge; d) di comunicare al Comune di Avola i luoghi di sconfinamento dei gatti in esubero”.

Dal canto suo, il cittadino negò di essere proprietario o detentore della colina felina, replicando che si tratta di gatti randagi presenti nel territorio che “vagano liberi tra il terrazzo di sua proprietà, le aree e i tetti circostanti”. sostenendo inoltre “di dare saltuariamente del cibo ai gatti solo per far smettere i miagolii”.

Ma il Tar ha ritenuto che il cittadino è “tenutario” dei randagi, in quanto “non è tanto la finalità (di profitto economico o meno) che il ricorrente trae dai predetti animali quanto il potere di fatto sugli stessi determinato dalla volontà del ricorrente di occuparsene (dando loro da mangiare, seppur non ad intervalli regolari) ed esercitato non in luogo pubblico ma su un terrazzo di sua esclusiva proprietà e confinante con l’altrui proprietà privata”.

Con la sentenza emessa il 12 marzo 2016 il Tar ha pertanto respinto la richiesta di annullamento della ordinanza sindacale, confermando quanto aveva rilevato il Sindaco.

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